Gli odontoiatri possono praticare la medicina estetica sull’intero volto
ne parla Enrico Ciccarelli
di Enrico Ciccarelli, consigliere nazionale SIOF
La richiesta di trattamenti estetici è in aumento, sia in Italia che nel resto del mondo, anche tra i più giovani. Questo trend è dovuto a diversi fattori, tra cui la crescente attenzione ai social media che espongono a immagini di bellezza idealizzata e all’aumento dell’attenzione al benessere psicofisico.
La riflessione sul benessere psicofisico è certamente di primaria importanza, specialmente in un’epoca in cui l’aspetto esteriore è spesso enfatizzato nei social media che finiscono per condizionare una mono cultura estetica soprattutto tra i giovani. Spesso l’insoddisfazione per il proprio aspetto impatta in modo significativo sulla loro autostima e sul loro benessere per cui diventa importante valutare l’idoneità del paziente ai trattamenti estetici per garantire loro una tranquilla interazione sociale.
Secondo le stime ufficiali, diffuse dalla Società italiana di chirurgia plastica ricostruttivo-rigenerativa ed estetica, i trattamenti di medicina e chirurgia estetica hanno avuto un incremento di almeno il 20% nell’ultimo anno (+67% rispetto al 2019 e +130% rispetto al 2020). Con la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Bollette (D.L 34/23) anche gli odontoiatri possono praticare la medicina estetica sull’intero volto, come dichiarato nell’art 2, L 489/85 che dice “e possono esercitare le attività di medicina estetica, non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, al terzo medio ed al terzo inferiore del viso”.
Da un punto di vista etico gli interventi estetici, anziché essere eccessivamente invasivi e snaturanti, dovrebbero mirare a migliorare la vita dei pazienti, riducendo il disagio legato all’aspetto e migliorando il loro equilibrio psicologico, favorendo l’integrazione sociale, affettiva e lavorativa. Prima di effettuare prestazioni con finalità estetiche, per le quali c’è l’obbligo di risultato, è necessaria l’acquisizione del consenso da parte del paziente che non deve essere frettoloso né tantomeno affidato a un generico modulo informativo, ma deve contenere “un’informazione puntuale, completa e capillare” per consentire una scelta la più consapevole possibile, tenendo conto del rischio e dell’eventuale peggioramento estetico (Cassazione Civile n° 12830 del 06.06.2014). Anche la copertura assicurativa dovrà essere rimodulata e comprensiva dell’attività di medicina estetica in modo da tutelare l’odontoiatra contro il rischio relativo all’obbligazione di risultati.
Riguardo la simulazione digitale del risultato previsto vanno considerati due aspetti: da un lato può aiutare il medico a far comprendere meglio al paziente qual è l’obiettivo della prestazione, dall’altro la visualizzazione del “come sarà” potrebbe indurre un’aspettativa eccessiva senza tener conto della variabilità biologica soggettiva che può generare inconvenienti non prevedibili. Insomma, come dicevano i nostri progenitori latini, “Est modus in rebus”, vale a dire che c’è una misura in tutte le cose e ci richiama alla moderazione.
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