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SIOF | Società Italiana di Odontoiatria Forense

Il paziente è responsabilità della struttura o dell’odontoiatra che lo prende in carico?

Il parere della SIOF

di Norberto Maccagno (tratto da Odontoiatria33)

Un dentista collaboratore di uno studio odontoiatrico può interrompere la collaborazione lasciando i pazienti con le cure da terminare?Il dubbio è stato posto nell’ultimo DiDomenica del direttore Norberto Maccagno a seguito della vicenda dello studio di Oristano che ha chiuso lasciando i pazienti senza cure.

Cercando risposte sembrano essere due i principi che l’odontoiatra collaboratore deve rispettare.

Il primo è quello deontologico, il rispetto dell’Articolo 23 che impone al medico di “garantire la continuità delle cure e, in caso di indisponibilità, di impedimento o del venire meno del rapporto di fiducia assicura la propria sostituzione informando la persona assistita”. Lo aveva ben spiegato ad Odontoiatria33 il presidente CAO Raffaele Iandolo a seguito della vicenda del fallimento della Dentix.

Indubbiamente, in caso di fallimento, l’odontoiatra collaboratore diventa anche la parte danneggiata, ma se un odontoiatra per motivi personali decide di rescindere il rapporto di collaborazione con una struttura odontoiatrica, quali sono le sue responsabilità nei confronti dei pazienti?

Qui il secondo principio, quello che tocca la responsabilità civile dell’odontoiatra, ma anche della struttura a cui il paziente di rivolge.

«Il problema dello scegliere di interrompere la collaborazione va inquadrato in quello che potrà essere stato il contratto di collaborazione con i relativi limiti e preavvisi per la disdetta del rapporto», dice ad Odontoiatria33 il prof. Dario Betti, Segretario culturale della Società Italiana di Odontoiatria Forense.

«Se è la struttura a chiudere – continua il prof. Betti - questa, in virtù del contratto implicito che si instaura tra paziente e struttura, deve assicurare comunque la continuità delle cure indirizzando, a proprie spese, il paziente verso altre strutture o anche studi privati, e questa “attenzione” deve valere anche per l’odontoiatra libero professionista che lavora nel proprio studio».

«Se invece è l’odontoiatra che interrompe la collaborazione e la struttura non riesce a rimpiazzarlo, chi debba garantire la continuità delle cure del paziente dipende certamente da quanto indicato in tema di rescissione del contratto di prestazione d’opera. Se questo non è definito, inadatto o incompleto (come denuncia il dott. Giuliano Nicolin presidente CAO di Venezia, dove è stato elaborato un apposito schema di contratto), la responsabilità delle conseguenze dannose dell'interruzione è a carico di chi interrompe il rapporto, da qualunque parte avvenga l’abbandono».

Potrebbe quindi capitare che il titolare della struttura odontoiatrica e l’odontoiatra collaboratore non si accordino e vengano chiamati a dimostrare, magari davanti ad un giudice, chi dei due è in difetto; il collaboratore sosterrà come non ci fossero più le condizioni per continuare il rapporto e dovrà fornirne le prove, il titolare della struttura dovrà provare il difetto di motivazione dell’abbandono del professionista.

E il paziente?

«Pur essendo chiaramente la parte debole del sistema –commenta il prof. Betti-, al paziente non potrà essere riconosciuta alcuna passiva forma di inerzia, con rischio di deterioramento delle proprie condizioni dentarie e di vanificazione di quanto eventualmente realizzato fino a quel punto».

«Anche se dovessero mancare indicazioni specifiche di indirizzo – continua il Segretario culturale SIOF - dovrà comunque attivarsi per assicurare la continuità delle proprie cure o quanto meno la “messa in sicurezza” degli eventuali procedimenti terapeutici in atto». «Le “ricadute economiche” –conclude- dell’accesso ad altri operatori per iniziativa della struttura, dell’operatore o del paziente – risvolto civilistico del problema – saranno a carico del soggetto a cui imputare il comportamento scorretto».

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